Art. 2
In vigore dal 7 apr 1960
L'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è modificato, per effetto dell' della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, come segue:
"L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1360#art-2