Art. 5

In vigore dal 7 apr 1960
L'art. 19 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente: "Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma. A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente , secondo comma".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1360#art-5

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