Art. 8
In vigore dal 7 apr 1960
L'art. 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:
"I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959
GRONCHI
GIARDINA - SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 78. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1360#art-8