Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 7 apr 1960
L'art. 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente: "I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959 GRONCHI GIARDINA - SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 78. - VILLA
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