Art. 1

In vigore dal 7 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1027; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta: . L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente: "Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1360#art-1

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