Art. 1
1 / 8In vigore dal 7 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1027;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Decreta:
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L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:
"Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1360#art-1