Statuto›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 30 ott 1964
La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Filosofia del diritto;
4) Storia del diritto romano;
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Economia politica;
7) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto romano (biennale);
11) Diritto civile (biennale);
12) Diritto commerciale;
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale;
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale.
Sono insegnamenti complementari:
1) Statistica;
2) Medicina legale e delle assicurazioni;
3)
4) Legislazione del lavoro;
5) Diritto agrario;
6) Diritto della navigazione;
7) Antropologia criminale;
8) Diritto comune;
9) Diritto privato comparato;
10) Diritto canonico;
11) Esegesi delle fonti del diritto romano;
12) Psicologia;
13) Dottrina dello Stato;
14) Storia delle dottrine politiche;
15) Storia dei trattati e politica internazionale;
16) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
17) Politica economica e finanziaria;
18) Diritto dell'economia;
19) Diritto internazionale, privato e processuale;
20) Organizzazione internazionale.
21) Storia del diritto canonico;
22) Diritto processuale amministrativo;
23) Teoria dell'interpretazione;
24) Diritto tributario.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-17