StatutoTitolo II

Art. 18

In vigore dal 17 mag 1960
Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di: Diritto romano ed Esegesi delle fonti del Diritto romano, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto privato; Diritto commerciale, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Istituzioni di diritto privato e di Economia politica; Diritto civile, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato; Storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano; Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha superato quello di Economia politica; Diritto amministrativo e Diritto internazionale, se non ha superato quello di Diritto costituzionale; Procedura penale, se non ha superato quello di Diritto penale; Diritto ecclesiastico e Diritto agrario, se non ha superato quello di Istituzioni di diritto privato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-18

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Art. 18 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. — Testo vigente | Portale Normativo