StatutoTitolo II

Art. 21

In vigore dal 15 apr 1965
È annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'Istituto giuridico ordinato come seminario, ai sensi del regolamento generale universitario. L'Istituto è articolato in sezioni determinate con deliberazione del Consiglio di Facoltà.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-21

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Art. 21 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. — Testo vigente | Portale Normativo