Statuto›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 15 apr 1965
È annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'Istituto giuridico ordinato come seminario, ai sensi del regolamento generale universitario. L'Istituto è articolato in sezioni determinate con deliberazione del Consiglio di Facoltà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-21