Statuto›Titolo II
Art. 18
18 / 39In vigore dal 17 mag 1960
Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di:
Diritto romano ed Esegesi delle fonti del Diritto romano, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;
Diritto commerciale, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Istituzioni di diritto privato e di Economia politica;
Diritto civile, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;
Storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano;
Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha superato quello di Economia politica;
Diritto amministrativo e Diritto internazionale, se non ha superato quello di Diritto costituzionale;
Procedura penale, se non ha superato quello di Diritto penale;
Diritto ecclesiastico e Diritto agrario, se non ha superato quello di Istituzioni di diritto privato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-18