Statuto›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 17 mag 1960
Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o gruppi di materie, secondo quanto stabilisce ciascuna Facoltà.
Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Facoltà, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-12