StatutoTitolo I

Art. 11

In vigore dal 17 mag 1960
I professori possono assicurarsi della assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee e ogni altro mezzo che ritengano opportuno. La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto di iscrizione. Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia, non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-11

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Art. 11 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. — Testo vigente | Portale Normativo