Art. 17
StatutoTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 30 ott 1964
La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Filosofia del diritto; 4) Storia del diritto romano; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale); 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1) Statistica; 2) Medicina legale e delle assicurazioni; 3) 4) Legislazione del lavoro; 5) Diritto agrario; 6) Diritto della navigazione; 7) Antropologia criminale; 8) Diritto comune; 9) Diritto privato comparato; 10) Diritto canonico; 11) Esegesi delle fonti del diritto romano; 12) Psicologia; 13) Dottrina dello Stato; 14) Storia delle dottrine politiche; 15) Storia dei trattati e politica internazionale; 16) Esegesi delle fonti del diritto italiano; 17) Politica economica e finanziaria; 18) Diritto dell'economia; 19) Diritto internazionale, privato e processuale; 20) Organizzazione internazionale. 21) Storia del diritto canonico; 22) Diritto processuale amministrativo; 23) Teoria dell'interpretazione; 24) Diritto tributario. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-17