Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 23

In vigore dal 1 ott 1959
Sono iscritti in bilancio un "fondo riserva generale" - destinato a sopperire alle eventuali temporanee esigenze delle forme assicurative e assistenziali gestite dall'istituto - e un "fondo oscillazione valori", ai quali viene attribuita annualmente una percentuale delle entrate. Le disponibilità eventualmente derivanti dall'andamento finanziario dell'istituto, sono destinate all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo