Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 20

In vigore dal 1 ott 1959
Almeno ogni cinque anni è compilato un bilancio tecnico attuariale della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti che è trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Art. 20 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo