Art. 20
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 20

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In vigore dal 1 ott 1959
Almeno ogni cinque anni è compilato un bilancio tecnico attuariale della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti che è trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-20