Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 21

In vigore dal 1 ott 1959
L'Istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate: a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti, nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; b) i redditi patrimoniali; c) i proventi in base a provvedimenti della pubblica Amministrazione o di altri enti; d) le oblazioni; e) le donazioni e le altre eventuali somme che a giusto titolo pervengono all'istituto.
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