Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo III
Art. 21
In vigore dal 1 ott 1959
L'Istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:
a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti, nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico;
b) i redditi patrimoniali;
c) i proventi in base a provvedimenti della pubblica Amministrazione o di altri enti;
d) le oblazioni;
e) le donazioni e le altre eventuali somme che a giusto titolo pervengono all'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-21