Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 22

In vigore dal 1 ott 1959
I fondi disponibili dell'istituto possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartello fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie; b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo; c) in beni immobili urbani e rustici; d) in mutui fruttiferi ipotecari; e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
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Art. 22 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo