Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo III
Art. 22
In vigore dal 1 ott 1959
I fondi disponibili dell'istituto possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartello fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;
c) in beni immobili urbani e rustici;
d) in mutui fruttiferi ipotecari;
e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-22