Art. 23
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 23

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In vigore dal 1 ott 1959
Sono iscritti in bilancio un "fondo riserva generale" - destinato a sopperire alle eventuali temporanee esigenze delle forme assicurative e assistenziali gestite dall'istituto - e un "fondo oscillazione valori", ai quali viene attribuita annualmente una percentuale delle entrate. Le disponibilità eventualmente derivanti dall'andamento finanziario dell'istituto, sono destinate all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-23