Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo III
Art. 23
23 / 24In vigore dal 1 ott 1959
Sono iscritti in bilancio un "fondo riserva generale" - destinato a sopperire alle eventuali temporanee esigenze delle forme assicurative e assistenziali gestite dall'istituto - e un "fondo oscillazione valori", ai quali viene attribuita annualmente una percentuale delle entrate.
Le disponibilità eventualmente derivanti dall'andamento finanziario dell'istituto, sono destinate all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-23