Art. 637 bis

In vigore dal 14 dic 1986
L'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto ed impianti connessi deve essere sottoposta ad un controllo periodico almeno trimestrale, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto. Il controllo è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3: 1. Sono stabiliti i seguenti valori limite: a) 1,0 fibra per cm3, nel caso in cui l'amianto non contenga ne crocidolite, nè amosite; b) 0,2 fibre per cm3, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da crocidolite; c) 0,5 fibre per cm3, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da amosite; d) nel caso di miscuglio di crocidolite, amosite e di altre fibre di amianto, il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori di cui alle lettere a), b), c) ed in proporzione della crocidolite, dell'amosite e delle altre varietà di amianto contenute nel miscuglio. I risultati dei controlli devono essere registrati secondo quanto disposto dal precedente , integrati dalle generalità dei lavoratori addetti agli ambienti di lavoro in cui sono stati effettuati i controlli stessi. Tale registro deve essere conservato per un periodo di trenta anni a partire dalla fine dell'esposizione all'amianto dei singoli lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-637-bis

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Art. 637 bis Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo