Titolo XIX

Art. 687 bis

In vigore dal 29 dic 1996
Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità,....

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-687-bis

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Art. 687 bis Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo