Art. 523 bis

In vigore dal 24 giu 1984
Le disposizioni contenute negli sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-523-bis

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Art. 523 bis Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo