Titolo XIX

Art. 687 ter

In vigore dal 24 giu 1984
Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-687-ter

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Art. 687 ter Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo