Capo X

Art. 529

In vigore dal 1 gen 1960
Gli uomini destinati alla squadra di salvataggio devono essere volontari, di età non inferiore a 24 anni e non superiore a 50, riconosciuti fisicamente idonei mediante visita medica da ripetersi ogni anno, di provata padronanza di sè e particolarmente adatti a compiere i lavori che occorrono nelle operazioni di salvataggio. Essi devono avere buona conoscenza del sotterraneo. In caso di mancanza o di insufficienza numerica di personale volontario, i componenti della squadra sono scelti dal direttore, sentito il Collegio dei delegati alla sicurezza. I lavoratori che fanno parte delle squadre di salvataggio devono partecipare alle esercitazioni e alle operazioni di soccorso. Alla squadra è preposto un capo servizio e deve essere designata persona idonea che lo sostituisca in caso di assenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-529

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Art. 529 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo