Capo X
Art. 531
In vigore dal 1 gen 1960
Il numero minimo degli uomini che fanno parte di una squadra di salvataggio è stabilito in ragione di uno per ogni venticinque operai addetti nel turno più numeroso ai lavori interni ed esso non può essere comunque inferiore a cinque.
Il gruppo di impiego degli addetti al salvataggio deve comprendere almeno due uomini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-531