Capo X

Art. 530

In vigore dal 1 gen 1960
I componenti la squadra di salvataggio devono essere reperibili ed abitare preferibilmente in vicinanza della miniera. Quando ciò non sia possibile la direzione della miniera deve disporre di mezzi idonei per adunare in breve tempo i componenti della squadra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-530

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Art. 530 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo