Art. 526

In vigore dal 1 gen 1960
Nei sotterranei grisutosi è proibito fumare, portare tabacco, fiammiferi e qualunque oggetto atto a dar fuoco. Controlli sulla persona degli operai addetti ai lavori sotterranei, in ragione del 10 per cento delle unità partecipanti allo stesso turno di lavoro, devono essere eseguiti ai fini predetti, prima della entrata degli operai nel sotterraneo, da apposito personale incaricato dalla direzione. Per i turni di lavoro nei quali siano addetti al sotterraneo della miniera più di duecento operai i controlli suddetti possono essere limitati a venti operai.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-526

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Art. 526 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo