Capo X
Art. 529
627 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Gli uomini destinati alla squadra di salvataggio devono essere volontari, di età non inferiore a 24 anni e non superiore a 50, riconosciuti fisicamente idonei mediante visita medica da ripetersi ogni anno, di provata padronanza di sè e particolarmente adatti a compiere i lavori che occorrono nelle operazioni di salvataggio.
Essi devono avere buona conoscenza del sotterraneo.
In caso di mancanza o di insufficienza numerica di personale volontario, i componenti della squadra sono scelti dal direttore, sentito il Collegio dei delegati alla sicurezza.
I lavoratori che fanno parte delle squadre di salvataggio devono partecipare alle esercitazioni e alle operazioni di soccorso.
Alla squadra è preposto un capo servizio e deve essere designata persona idonea che lo sostituisca in caso di assenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-529