Art. 513

In vigore dal 1 gen 1960
Gli operai che constatino un guasto nelle macchine o nelle apparecchiature elettriche, oppure difetti di isolamento o di messa a terra, devono darne subito avviso al sorvegliante che impartisce le istruzioni atte ad evitare pericoli ed avvertire il responsabile del servizio elettrico o il direttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-513

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Art. 513 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo