Art. 508

In vigore dal 1 gen 1960
La trazione con locomotive ad accumulatori non protette contro il grisù è consentita nelle miniere grisutose quando concorrano le condizioni e limitazioni previste nell'articolo precedente. Quando le stesse locomotive siano invece del tipo speciale di sicurezza contro il grisù, è ammesso l'impiego anche negli scomparti e settori di coltivazione, sempre che le vie percorse siano intensamente ventilate per tutta la loro lunghezza ed il tenore in grisu, metodicamente rilevato con indicatori a lettura diretta, non superi lungo le vie suddette e nei cantieri serviti l'uno per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-508

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Art. 508 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo