Art. 510

In vigore dal 1 gen 1960
Le installazioni elettriche di cui all'articolo precedente devono essere ubicate sempre in corrispondenza delle vie principali di entrata d'aria, in punti che siano, per quanto tecnicamente prevedibile, al riparo da invasioni di grisù conseguenti a venute istantanee. Nelle vie principali di ritorno d'aria, l'ingegnere capo può consentire l'installazione di cavi elettrici armati, telefoni ed altri mezzi di segnalazione di sicurezza contro il grisù. Il provvedimento col quale sono autorizzate le installazioni suddette precisa ogni altra condizione e cautela cui esse sono assoggettate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-510

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Art. 510 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo