Art. 505

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle installazioni fisse possono essere impiegati macchinari ed apparecchiature elettriche non conformi ai tipi speciali di sicurezza, contro il grisù, quando concorrano le seguenti condizioni riconosciute dall'ingegnere capo: a) l'impianto sia lambito da una corrente d'aria avente velocità non inferiore ad un m/sec, immediatamente derivata da una via principale di entrata d'aria b) non esistano vecchi lavori, imperfettamente costipati da ripiena o scoscendimento di tetto, e non areati, la cui atmosfera possa venire in comunicazione con il circuito di ventilazione, di cui alla precedente lettera a), a monte dell'impianto elettrico; c) siano sottoposte a metodici controlli giornalieri le vie seguite, a monte dell'impianto, tanto dal circuito derivato di ventilazione nei quale quest'ultimo è ubicato, che dal circuito principale di areazione che alimenta il primo, per accertare, con indicatore a lettura diretta, che il grisù non raggiunga tenori superiori a 0,3 per cento; d) possa escludersi ogni pericolo di inversione di corrente di aria o di invasioni improvvise di grisù; e) l'impianto fisso di illuminazione sia almeno di tipo stagno. I controlli giornalieri di cui alla lettera e), da eseguire nei luoghi e con le modalità previsti in apposito ordine di servizio del direttore ed approvato dall'ingegnere capo, devono essere integrati, almeno una volta al mese, da analisi di campioni dell'atmosfera prelevati negli stessi luoghi. I risultati dei controlli e delle analisi suddette devono essere annotati, con la relativa data e firma della persona responsabile, nel registro della ventilazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-505

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Art. 505 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo