Art. 516

In vigore dal 1 gen 1960
È fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti, compreso il ricambio delle lampade, quando essi si trovino sotto tensione. Negli impianti di segnalazione è consentita la apertura degli involucri di protezione, nonché il lavoro sotto tensione, soltanto quando sia stata constatata da parte di un sorvegliante l'assenza di grisù. Durante il lavoro l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo e si deve togliere la tensione non appena sia avvertita presenza di grisù.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-516

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Art. 516 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo