Capo VIII

Art. 518

In vigore dal 1 gen 1960
Oltre le norme generali sui trasporti e circolazione del personale contenute nel titolo V, nelle miniere grisutose, o a gas tossici o altrimenti nocivi si applicano le disposizioni del presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-518

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Art. 518 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo