Art. 518
Capo VIII

Art. 518

622 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Oltre le norme generali sui trasporti e circolazione del personale contenute nel titolo V, nelle miniere grisutose, o a gas tossici o altrimenti nocivi si applicano le disposizioni del presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-518