Art. 2

In vigore dal 1 gen 1959
Per le merci importate nelle condizioni di cui all' sono tuttavia riscossi i dazi entrati in vigore dopo il 1 gennaio 1957 qualora questi ultimi risultino inferiori a quelli applicati a tale data, ridotti del 10%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1103#art-2

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Art. 2 Applicazione della prima riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. — Testo vigente | Portale Normativo