Art. 4
In vigore dal 1 gen 1959
I dazi ridotti secondo la percentuale indicata nell', sono arrotondati in difetto alla prima cifra decimale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1103#art-4