Art. 3

In vigore dal 1 gen 1959
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia ed i Paesi Bassi, associati alla Comunità economica europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti , a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità dei Paesi e Territori di esportazione e risultino spedite dall'origine con destinazione diretta per l'Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1103#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo