Art. 1

In vigore dal 1 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Sulle merci importate dagli Stati membri della Comunità economica europea sono riscossi i dazi doganali applicati al 1° gennaio 1957, ridotti del 10%. Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato per la circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunità economica europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
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