Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 gen 1959
Per le merci importate nelle condizioni di cui all' sono tuttavia riscossi i dazi entrati in vigore dopo il 1 gennaio 1957 qualora questi ultimi risultino inferiori a quelli applicati a tale data, ridotti del 10%.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1103#art-2