Art. 17
In vigore dal 1 apr 1959
Il rapporto informativo per i funzionari con la qualifica di ispettore generale, nonché per gli impiegati della carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, è compilato dal capo del personale degli archivi stessi che lo trasmette al Consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.
Per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso l'Ufficio centrale, il rapporto è compilato dal capo del personale degli archivi notarili ed il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1280#art-17