Art. 18
In vigore dal 1 apr 1959
I rapporti annuali per i conservatori dirigenti di archivi notarili sono compilati dai competenti procuratori della Repubblica. I giudizi complessivi per i conservatori capi e superiori vengono espressi dal Consiglio di amministrazione; per gli altri conservatori dirigenti, invece, dai competenti procuratori generali presso le Corti di appello.
I rapporti relativi ai conservatori in sottordine sono redatti dai capi degli archivi ed i giudizi complessivi formulati dal Consiglio di amministrazione per i conservatori capi e superiori e per gli altri conservatori dai rispettivi procuratori della Repubblica.
Per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria i rapporti debbono essere compilati dai capi degli archivi e i giudizi complessivi espressi dai procuratori della Repubblica.
Per gli impiegati della carriera di concetto ed esecutiva, incaricati della temporanea reggenza di uffici privi di titolari, i rapporti sono redatti dai procuratori della Repubblica e i giudizi complessivi espressi dai procuratori generali.
I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1280#art-18