Art. 13

In vigore dal 25 mag 1976
Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto: a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede; b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi; c) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente; d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all' della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall' della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1280#art-13

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Art. 13 Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili. — Testo vigente | Portale Normativo