Art. 12
In vigore dal 1 apr 1959
Le singole prove scritte obbligatorie dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva hanno la durata di otto ore giornaliere.
La prova pratica obbligatoria, prevista dall' lettera c) del presente decreto, consiste nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione ed ha la durata di dieci minuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1280#art-12