Art. 16

In vigore dal 25 mag 1976
I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreti del Ministro per la grazia e giustizia. Per ciascuno dei due membri della Commissione di disciplina e per il segretario è nominato un supplente, che deve avere gli stessi requisiti dei titolari. In caso di assenza o di impedimento, il presidente viene sostituito nei modi indicati dal sesto comma dell'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1280#art-16

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