Art. 2

In vigore dal 20 lug 1958
È istituito, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di agraria dell'Università di Pisa in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
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Art. 2 Istituzione di un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo