Art. 4

In vigore dal 20 lug 1958
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 2. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;643#art-4

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