Art. 3

In vigore dal 20 lug 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;643#art-3

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