Art. 1
In vigore dal 20 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 30 ottobre 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di zootecnia speciale della Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;643#art-1