Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 lug 1958
È istituito, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di agraria dell'Università di Pisa in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;643#art-2